Art. 2.
(Definizione della mediazione familiare e profilo professionale del mediatore familiare).

      1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 1, si intende per mediazione familiare nei casi di separazione o di divorzio un processo per la riorganizzazione delle relazioni familiari in tali ambiti sollecitato dalle parti, in cui un terzo imparziale, il mediatore familiare, si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, affinché queste elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura e dell'educazione dei figli stessi, gli oneri a carico delle parti e le questioni di carattere patrimoniale.
      2. È definito mediatore familiare il professionista che ha acquisito una formazione specifica mediante la frequenza con esito positivo di corsi riconosciuti dall'Associazione di cui all'articolo 3 e organizzati dai soggetti di cui all'articolo 4 nonché da associazioni, società ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, accreditati dalla citata Associazione, che

 

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prevedono l'apprendimento delle seguenti conoscenze teoriche e abilità pratiche:

          a) tecniche e abilità afferenti specificamente alla mediazione familiare e riguardanti la comunicazione, la negoziazione e la gestione dei conflitti;

          b) nozioni di diritto di famiglia e, in particolare, riguardanti la separazione personale dei coniugi e il divorzio;

          c) nozioni di psicologia riguardanti la coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue crisi e i suoi conflitti; il bambino e il suo sviluppo psico-affettivo; la separazione personale dei coniugi e, in particolare, il suo impatto e le sue ripercussioni sui differenti componenti della famiglia; le ricomposizioni familiari.